Giuristi Democratici: Gerusalemme non è la capitale di Israele, la Rai condannata alla rettifica
"A seguito della domanda di due associazioni di sostegno alla causa palestinese e dell'impegno di colleghi e nostri associati, il Tribunale di Roma ha condannato la RAI alla rettifica dell'informazione fornita ripetutamente nel corso di una trasmissione televisiva (L'eredità) nelle edizioni del 21.5.2020 e del 5.6.2020", spiega in una nota l'associazione dei Giuristi Democratici. "Grazie a chi si ostina a sostenere i principi di diritto e la solidarietà alla popolazione palestinese", aggiunge.
L'associazione diffonde la decisione integrale, di cui si pubblicano qui alcuni stralci.
"E’ pacifico che l’informazione diffusa nella prima occasione del 21.05.2020, secondo cui Gerusalemme sarebbe la capitale di Israele sia oggettivamente falsa. La vicenda dello status giuridico speciale di Gerusalemme, infatti, è nota, come è altrettanto noto che il nostro ordinamento giuridico e l’ordinamento internazionale non hanno mai riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele. Per il nostro ordinamento ciò è espressamente dichiarato sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che delinea con precisione i contorni della vicenda, ove, infatti, si legge che 'Lo Stato di Israele ha stabilito che Gerusalemme è la propria capitale. La decisione non è riconosciuta dall'Italia che, come la maggior parte dei Paesi, ha la propria Ambasciata in Tel Aviv'. Al di là delle posizioni che possono essere assunte da governanti di altri paesi, è lo Stato italiano a non riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele, come dimostra la circostanza che l’ambasciata italiana si trovi a Tel Aviv, così come le ambasciate della quasi totalità degli stati del mondo.
Sul piano dell’ordinamento internazionale, l’Assemblea Generale Onu, il Consiglio di Sicurezza Onu e la Corte Internazionale di Giustizia hanno ripetutamente escluso la sovranità di Israele sulla città di Gerusalemme e condannato ogni tentativo da parte dello Stato di Israele di modificare lo status giuridico di Gerusalemme. Numerosissime sono le Risoluzioni Onu al riguardo, a partire dalla Risoluzione n. 181 del 1947 che, ripartendo la Palestina in una parte ebraica e in una araba, attribuiva alla città di Gerusalemme uno status speciale di diritto internazionale, ancora oggi riconosciuto (ex multis, a titolo esemplificativo, le Risoluzioni nn. 242/67, 252/1968, 267/1969, 476/1980, 478/1980, ES-10/15 del 2004, 67/19 del 4.12.2012 e 2334 2016, alcune delle quali adottate all’unanimità dagli stati). È fatto notorio che il 21 dicembre 2017 l’Italia abbia votato a favore, insieme ad altri 127 stati, della Risoluzione 72/40 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che rifiutava la decisione degli Usa di riconoscere Gerusalemme come capitale d'Israele.
In ordine al valore giuridico delle Risoluzioni dell’Onu, si rammenta che l’adesione all’Onu impone degli obblighi giuridici a tutti i suoi stati membri, inclusa l’Italia che vi fa parte avendo aderito dal 1955 alla Carta istitutiva dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e ratificato la sua adesione con la Legge 17 agosto 1957, n. 848. Il valore vincolante per tutti gli stati membri delle Risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza è esplicitamente affermato dall’art. 25 della Carta delle Nazioni Unite, il cui testo è il seguente: 'I Membri delle Nazioni Unite convengono di accettare e di eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza in conformità del presente Statuto'. Peraltro, le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, oltre che ai diretti destinatari, si impongono a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione che sono obbligati a non riconoscere le situazioni di fatto che nascono dalla violazione degli obblighi internazionali. Anche le risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, in quanto espressione, come nei casi in esame, di un’ampia maggioranza degli Stati membri della comunità internazionale, assumono valore giuridico venendo a costituire elementi di consuetudini internazionali, data in particolare la loro attitudine a fornire il punto di vista soggettivo (opinio juris ac necessitatis) espresso da tale ampia maggioranza. Al contrario, secondo il diritto internazionale, la violazione delle prescrizioni dell’Onu, anche se reiterata, non può portare alla formazione di un diritto consuetudinario di segno contrario.
Pertanto, le Risoluzioni Onu, tanto più ove espresse con il voto favorevole dello Stato italiano, costituiscono diritto internazionale convenzionale direttamente applicabile, in forza della legge di ratifica, all’interno del nostro ordinamento, in virtù degli artt. 11 e 117, co. 1, della Costituzione, oltre che essere considerate più in generale vere e proprie fonti del diritto internazionale consuetudinario, parimenti applicabili in modo diretto nel nostro ordinamento, in virtù dell’art. 10, co. 1, della Costituzione, il c.d. “trasformatore permanente”.
"La questione della qualificazione di Gerusalemme è una questione identitaria molto forte...in quanto la vicenda dello status di Gerusalemme rappresenta un nodo importantissimo, cruciale e dolente nella storia del popolo palestinese e in ciò si sostanzia la necessità di diffondere una corretta informazione sulla questione, in quanto connaturale all'identità del soggetto collettivo che le associazioni attrici rappresentano".
[Foto: Vatican News]