
Testimoni di Geova: da 49 anni attendono l'intesa con lo Stato italiano

Sentenza della Corte di Strasburgo ha accertato una "discriminazione". Conferenza stampa alla Camera.
ROMA, 2 ottobre 2026 — Il 4 aprile 2007 il Governo italiano firmò in un’unica giornata i testi di intesa con sei confessioni religiose. Cinque di esse divennero legge. La sesta intesa, con la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, non è mai stata ratificata in Parlamento. A quasi vent’anni di distanza, la situazione non è cambiata.
Questa vicenda è stata al centro della conferenza stampa tenutasi oggi presso la Sala stampa della Camera dei deputati, in via della Missione 4, organizzata dal Centro Studi sulla Libertà di Religione, Credo e Coscienza (LIREC) su interessamento dell’On. Roberto Giachetti. L’incontro ha esaminato la sentenza pronunciata l’11 giugno 2026 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova c. Italia (ricorso n. 49687/16), con cui la Corte ha stabilito all’unanimità che l’Italia ha discriminato la Congregazione per motivi religiosi.
Cosa ha deciso la Corte
Il caso ruota attorno all’otto per mille. Dal 1990, l’otto per mille del gettito complessivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche viene ripartito ogni anno tra lo Stato, la Chiesa Cattolica e le confessioni che hanno stipulato un’intesa con lo Stato, in base alle scelte espresse dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi. Senza un’intesa, i Testimoni di Geova sono esclusi e nessun contribuente, nemmeno uno dei loro stessi fedeli, può scegliere di destinare l’otto per mille alla Congregazione.
La Corte ha descritto l’otto per mille come il sistema italiano di finanziamento delle confessioni religiose, concepito per il loro corretto funzionamento e idoneo a contribuire all’effettivo esercizio della libertà di religione. Ha stabilito che l’interesse patrimoniale della Congregazione a partecipare a tale sistema costituisce un “bene” tutelato dalla Convenzione. La Corte ha quindi accertato la violazione dell’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (divieto di discriminazione), in combinato disposto con l’articolo 9 (libertà di religione) e con l’articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà).
La Corte ha inoltre esaminato con attenzione il procedimento stesso. La procedura per la conclusione di un’intesa non è disciplinata da alcuna legge o regolamento: è una prassi amministrativa priva di termini, senza alcun obbligo di motivare un rifiuto e senza alcun rimedio effettivo per la confessione. L’avvio delle trattative dipende esclusivamente dal Governo; in caso di sottoscrizione del testo dell’intesa, è puramente discrezionale l’approvazione finale in Parlamento. In tale contesto, ha rilevato la Corte, la Congregazione è rimasta in una situazione di incertezza e priva di sufficienti garanzie contro trattamenti discriminatori.
Quattordici intese, nessuna per i Testimoni
La Corte ha rilevato che tredici confessioni religiose hanno concluso intese con lo Stato italiano tra il 1984 e il 2021, al termine di procedure durate da tre a ventidue anni. Ha dichiarato di “non [essere] a
conoscenza di alcuna situazione in cui un’altra confessione debitamente registrata si sia trovata nell’impossibilità di ottenere un’intesa” (§ 74, traduzione non ufficiale). I Testimoni attendono ormai da quarantanove anni, più del doppio della più lunga di quelle procedure.
La discriminazione continua. L’8 luglio 2026, a meno di un mese dalla pronuncia di Strasburgo, il Parlamento ha approvato con la legge n. 126 l’intesa con la Diocesi ortodossa romena d’Italia, la quattordicesima in ordine di tempo. È diventata legge a meno di diciotto mesi dalla sottoscrizione, avvenuta nel febbraio 2025. I Testimoni di Geova hanno chiesto per la prima volta un’intesa 49 anni fa, mentre i testi sottoscritti nel 2000 e nel 2007 non sono mai stati ratificati.
Mezzo secolo di “quasi”
La Congregazione, presente in Italia dal 1903 e riconosciuta come ente morale nel 1986, chiese per la prima volta di regolare i propri rapporti con lo Stato nel 1977. Le trattative si aprirono soltanto nel 1997. Il Presidente del Consiglio firmò un’intesa il 20 marzo 2000, ma la legislatura poco dopo terminò prima che il Parlamento potesse esprimersi. Un secondo testo, firmato il 4 aprile 2007, giunse al Senato come disegno di legge nel 2010 e fu approvato dalla competente commissione nel settembre 2012. La legislatura si concluse in dicembre senza il voto finale alla Camera dei deputati.
Un terzo testo fu siglato nel 2014, ma non fu mai firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Nel luglio 2015 il Consiglio dei Ministri riaprì le trattative per approfondire alcune questioni in materia sanitaria. Dal 2016, le richieste della Congregazione di riprendere i colloqui sono rimaste senza risposta. I relatori hanno descritto l’accaduto come un esempio di paralisi procedurale e istituzionale, protrattasi, a loro dire, per quasi cinquant’anni.
Il convegno
Il convegno è stato introdotto e moderato dalla Dott.ssa Raffaella Di Marzio, Direttrice del Centro Studi LIREC, che ha anche offerto le conclusioni. Sono intervenuti gli avvocati Omero Nardi e Marcello Rifici e la dott.ssa Anna Nardini, già Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Gli organizzatori hanno espresso l’auspicio che in futuro i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose siano regolati da norme che non consentano alcuna forma di discriminazione, nel pieno rispetto delle disposizioni costituzionali in materia di libertà religiosa.
[Foto: Youtube]



